Art. 1 (Cfr. artt. 1, 2 dello Statuto)
• Il Movimento si propone di incentivare la crescita
del contributo che gli Enti Locali apportano per garantire
livelli più alti di sicurezza sociale attraverso lo
sviluppo della centralità delle loro polizie.
• Il “logo” rappresentativo dell’associazione
è approvato e realizzato secondo l’allegato grafico.
• Il Movimento è improntato al massimo pluralismo
organizzativo, fermo restando l’assetto ordinamentale
fissato nello Statuto; Ciascun distretto è titolare
di autonomia decisionale, organizzativa, finanziaria e contabile
al fine del raggiungimento delle finalità associative.
Al fine di mantenere l’unità d’indirizzo
sociale, delle iniziative rilevanti assunte liberamente dai
distretti, viene fornita comunicazione al Presidente di cui
all’art.10 dello Statuto onde consentire la diffusione
della iniziativa anche ad altri ambiti distrettuali, laddove
non si ritenga, previa deliberazione del consiglio direttivo
di cui all’art. 9 dello statuto, di gestire a livello
nazionale lo sviluppo della iniziativa promossa dal singolo
distretto, quando questa sia ritenuta meritevole della massima
risonanza possibile.
• Il catalogo delle finalità associative di cui
all’art. 2 dello Statuto è tendenzialmente aperto;
la proiezione interpretativa delle stesse finalità
è estensiva, nella direzione della crescita della Polizia
Locale e dello sviluppo culturale e professionale dei singoli
associati. Rilevano, in particolare, tra le finalità
associative statutarie, tutte le iniziative rivolte a caratterizzate
la crescita degli aspetti culturali connessi a tutte le attività
associative.
Art. 2 (Cfr. art.3 dello Statuto)
• Tutti i soci hanno pari dignità e possono concorrere
alla elezione per tutte le cariche sociali, nei limiti delle
disposizioni contenute nello Statuto.
• Le funzioni rappresentative coincidenti con la carica
di presidente –nazionale e distrettuale- sono riservate
agli appartenenti ai soci ordinari di cui all’articolo
3, dello Statuto, lettere A e B.
• Al fine di garantire lo sviluppo di MARCOPOLO nel
segno della apertura ad altre professionalità operanti
nell’ambito degli Enti Locali, delle Regioni e dello
Stato nell’ambito della sicurezza possono iscriversi,
quali soci straordinari, quanti –anche liberi professionisti-
agiscano al fine di creare ed implementare il concetto di
sicurezza nelle città.
Art. 3 (Cfr. art. 3 dello Statuto)
• La qualità di socio si consegue a seguito d’istanza
individuale dell’interessato e presa d’atto da
parte della segreteria nazionale che, verificato il possesso
dei requisiti statutariamente posti e accertato il pagamento
della quota associativa, compila la tessera associativa, trasmettendola
all’interessato anche tramite la segreteria del distretto
territorialmente competente.
• Nel caso in cui la segreteria nazionale riscontrasse
il difetto dei requisiti, provvederà –entro 60
giorni- a rimettere la quota versata all’interessato,
comunicando il diniego d’iscrizione.
• Si decade comunque dalla qualità di socio in
caso di mancato pagamento di due annualità delle quote
associative, elasso il termine assegnato dalla segreteria
nazionale, utile a purgare la mora onde evitare l’esclusione.
• La declaratoria di decadenza comporta la impossibilità
di reiscrizione per un biennio, con decorrenza dalla data
di notifica del provvedimento di cui al precedente capo.
Art. 4 (Cfr. art. 4 dello Statuto)
• La qualità di socio si perde nel momento in
cui non vengano rispettati i doveri previsti dall’articolo
4 dello Statuto.
• In caso di mancato rispetto delle previsioni statutarie,
del presente regolamento e delle determinazioni degli organi
sociali, ovvero nel caso in cui il socio ponga in essere comportamenti
che possano arrecare danno o pregiudizio all’associazione,
il consiglio direttivo, valutata la gravità del comportamento
ed assegnato un termine al socio per offrire giustificazioni,
delibera la perdita della qualità di socio.
• La quota associativa viene fissata dall’assemblea
generale degli associati ed è suscettibile di essere
aumentata, per i singoli distretti, da una quota aggiuntiva,
destinata al finanziamento delle attività distrettuali;
si decade dalla qualità di socio in caso di mancato
pagamento di due annualità delle quote associative,
elasso il termine assegnato dalla segreteria nazionale, utile
a purgare la mora onde evitare l’esclusione per detta
causa.
• Tutte le declaratorie di decadenza e perdita della
qualità di socio vanno comunicate, a cura della segreteria
nazionale, e comportano la impossibilità di reiscrizione
per un biennio.
• La qualità di socio si perde anche per dimissioni
volontarie. Queste, rassegnate con comunicazione scritta,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
operative a decorrere dal momento del loro inoltro alla segreteria
nazionale.
Art. 5 (Cfr. art. 5 dello statuto)
• Il distretto costituisce l’unità elementare
dell’associazione, insuscettibile di frazionamenti per
ambiti provinciali e titolare dell’indirizzo sociale
di livello distrettuale. Per la sua istituzione occorre la
espressione di volontà da parte di almeno 20 soci residenti
nel territorio distrettuale. Nel caso in cui il numero dei
soci sia inferiore a 20, gli stessi parteciperanno all’attività
del distretto territorialmente contiguo.
• La segreteria nazionale, promuove iniziative territoriali
miranti alla costituzione degli organismi distrettuali.
• La dimensione territoriale dei distretti, di cui all’art.
5 dello Statuto, coincide –salvo che non si aggreghino,
sin dall’origine, due o più Regioni- con la dimensione
delle Regioni della Repubblica, individuate all’art.
131 della Costituzione.
• Due o più distretti, con votazione a maggioranza
assoluta degli iscritti di ciascuno di essi, possono deliberare,
in sede delle rispettive assemblee, la istituzione del distretto
interregionale, salva la necessaria contiguità territoriale
dei distretti deliberanti.
• Le deliberazioni dovranno coincidere nell’oggetto
con riguardo alle finalità, alla assegnazione delle
risorse dei due distretti, alla consistenza degli organi distrettuali.
Le deliberazioni possono essere assunte anche in seduta comune
e congiunta delle assemblee distrettuali interessate. Il Consiglio
Direttivo di cui all’art. 9 dello Statuto ratifica l’atto
di fusione.
• Fermo restando l’assetto ordinamentale sancito
all’art. 5 dello Statuto, il Distretto organizza liberamente
il riparto di compiti e funzioni tra gli stessi organi; in
ogni caso in ragione delle riconosciute autonomie finanziarie,
va tenuto un bilancio annuale da sottoporre alla approvazione
da parte dell’Assemblea del Distretto e da trasmettere
alla Segreteria nazionale o ai revisori dei conti se nominati.
Il Bilancio annuale va approvato entro il 31 dicembre di ciascun
anno solare; le poste attive che risulteranno all’esito
dell’approvazione verranno, nella ragione del 5% trasferite
agli organi nazionali, per il finanziamento delle iniziative
comuni a tutti gli associati, nella parte residua gestiti
a livello distrettuale per il finanziamento delle iniziative
sociali di livello locale per l’esercizio successivo.
Art. 6 (art. 6 dello Statuto)
• In ossequio al principio democratico, ogni decisione
legittimamente presa dagli organi dell’Associazione
è vincolante per gli associati.
• E’ vietato l’uso improprio, per motivi
personali, delle cariche associative, né queste stesse
possono essere utilizzate per suffragare di maggior prestigio,
per competizioni individuali, le proprie qualità professionali.
• Le candidature per le cariche sociali nazionali non
richiedono formalità né termini di presentazioni
preventivi rispetto alla data fissata per le elezioni. Fino
alla giornata destinata al rinnovo degli organi associativi,
entro un’ora dall’inizio dei lavori assembleari,
possono essere presentate candidature nelle mani nel segretario
nazionale che presiede l’assemblea. Allo stesso modo,
hanno diritto di elettorato attivo tutti i soci che abbiano
formalizzato la propria iscrizione entro l’inizio dei
lavori dell’assemblea.
• Sono cariche elettive nazionali:
Presidente Nazionale;
Consigliere nazionale;
Presidente Onorario Nazionale (eventuale);
gli altri organismi nazionali sono nominati dal Consiglio
Direttivo, nel suo seno.
Le elezioni sono contestuali per tutti gli organi obbligatori.
• Le cariche sociali nazionali e distrettuali non sono
cumulabili; consegue che, nella eventualità di cumulo,
verrà sancita per deliberazione del consiglio direttivo
nazionale la decadenza dalle cariche nazionali;
Art. 7 (art. 7 dello Statuto)
• L’assemblea nazionale è organo sovrano
dell’associazione. Le sue decisioni non possono essere
controvertite da altri organi e vanno portate ad attuazione
dagli stessi.
• L’assemblea nazionale è convocata annualmente,
in occasione dell’approvazione del bilancio, da parte
del Segretario Nazionale, con atto controfirmato dal Presidente
nazionale; l’ordine del giorno è fissato da questi
sentito il consiglio direttivo;
• L’assemblea, oltre che in convocazione annuale
ordinaria, è convocata dal Segretario nazionale quando:
a) Lo richieda il presidente, il consiglio direttivo nazionale,
la conferenza dei distretti, il collegio dei revisori;
b) ne facciano richiesta almeno due consiglieri del direttivo
nazionale;
c) ne faccia richiesta un distretto;
d) ne facciano richiesta almeno 30 soci;
nell’ipotesi considerata al precedente punto a, la segreteria
nazionale, convoca l’assemblea con ogni sollecitudine
ponendo all’ordine del giorno l’argomento evidenziato
dall’organo richiedente.
Nelle ipotesi considerate ai precedenti punti b), c), d),
l’assemblea è convocata previa deliberazione
del Consiglio direttivo che formerà l’ordine
del giorno. In tal caso l’adunanza del consiglio direttivo
è integrata dalla partecipazione di una rappresentanza
dei richiedenti.
• La convocazione dell’assemblea viene fatta dalla
segreteria nazionale ai distretti che, provvederanno ad informare,
anche con comunicazione nominativa, i singoli soci. I soci
che per difetto di contiguità territoriale non partecipano
alle attività di nessun distretto saranno avvisati
direttamente dalla segreteria nazionale. Entro dieci giorni
dalla data fissata per l’assemblea, i distretti certificano
alla segreteria nazionale l’avvenuta estensione della
convocazione a ciascuno dei propri iscritti. In difetto di
certificazione la segreteria nazionale provvede in surroga.
Le convocazioni s’intendono validamente eseguite presso
la residenza del socio o, presso il luogo di lavoro;
• Il segretario nazionale assume sempre le funzioni
di presidente dell’assemblea; preliminarmente all’inizio
dei lavori assembleari, questi provvede al computo dei soci
presenti, salvo che, per l’elevato numero dei presenti
o per la ampia comunanza di giudizio –in ordine agli
argomenti in trattazione- non decida, sentito il presidente
nazionale, di procedere senza formalità. Al fine di
garantire il massimo principio democratico, quando uno solo
dei soci presenti richieda che l’assemblea sia svolta
formalmente, previa verifica dei presenti, il segretario nazionale
procede in tal senso.
• Essendo MARCOPOLO associazione ispirata alla massima
partecipazione pluralistica, ciascun socio, in ordine alle
questioni oggetto di votazione, potrà esprimere il
solo suo voto e recare delega scritta, per esprimere voto
in sua vece, di un solo altro socio;
• Tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea
sono valide quando siano adottate a maggioranza assoluta dei
soci che abbiano partecipato alla seduta; non sono richiesti
quorum strutturali utili alla validità dell’adunanza
assembleare.
Art. 8 (art. 8 dello Statuto)
• La conferenza dei distretti è attivata quando
siano stati istituiti –e comunicati all’assemblea
nazionale- almeno 4 distretti territoriali. La prima convocazione,
ai fini dell’attivazione, compete al presidente nazionale.
• Alla prima convocazione –restando al presidente
nazionale le funzioni di presidenza della stessa- la conferenza
nomina il vice presidente esecutivo che assume anche i compiti
di segreteria.
• Le deliberazioni della stessa sono adottate al maggioranza
dei presenti; la disciplina organizzativa interna, le spese
per il suo svolgimento e le modalità di relazione con
gli altri organi sociali sono definite con regolamento interno
dell’organizzazione delle funzioni, anch’esso
approvato a maggioranza dei componenti.
• Laddove il presidente di un distretto non possa partecipare
alle adunanze, potrà delegare un proprio rappresentante
estratto dagli organi del distretto di competenza.
• Alle convocazioni ordinarie e straordinarie provvede
il vice presidente esecutivo, secondo le forme e le modalità
sancite dal regolamento interno di cui al presente articolo;
• Essendo MARCOPOLO ispirato al massimo pluralismo ed
alla massima salvaguardia delle autonomie territoriale, ogni
provvedimento destinato ad incidere negativamente sui singoli
distretti, dal richiamo allo scioglimento per gravi violazione
allo statuto o ai regolamenti, compete alla Conferenza dei
distretti;
• La conferenza dei distretti, vigila altresì
sulla regolarità dei trasferimenti di cui all’articolo
5, ultimo comma del presente regolamento.
Art. 9 (Art. 9 e 11 dello Statuto)
• Il consiglio direttivo è organismo esecutivo
dell’associazione e, di massima, è rappresentativo
della composizione territoriale dell’associazione;
• è composto da 8 consiglieri; la sua composizione
è integrata dal Presidente Nazionale che partecipa
alle votazioni.
• Tutte le deliberazioni sono validamente adottate a
maggioranza assoluta dei componenti;
• il consiglio direttivo, attribuisce nel suo seno,
previa deliberazione, le cariche di vice presidente, di tesoriere
e di segretario nazionale.
• Il tesoriere esegue tutte le movimentazioni finanziarie,
sia in entrata che in uscita, dell’associazione; di
ciascuna operazione tiene serrata contabilità ai fini
della rendicontazione e del controllo; autonomamente provvede
alla riscossione di tutte le entrate previste dall’art.13
dello Statuto. Gestisce la spesa nei limiti dell’autonomia
conferitagli con la deliberazione di nomina, per tutta la
durata del suo incarico. Tiene le scritture contabili e segnala,
ordinariamente, al collegio dei revisori, ai fini dell’adozione
dei provvedimenti consequenziali, tutte le anomalie di gestione
ivi compresa la morosità dei singoli soci con cadenza
annuale alla data del 31 novembre.
• Il segretario nazionale tiene il libro dei soci ed
il libro delle adunanze di tutti gli organi collegiali di
rilievo nazionale, partecipa a tutte le loro convocazioni
e stende i relativi verbali. Riferisce al consiglio Nazionale
ed al presidente delle iniziative assunte dagli altri organi
nazionali e dai singoli distretti; esercita tutte le funzioni
attribuitegli dallo Statuto e dal regolamento.
• Il vice-presidente nazionale ha la funzione di rappresentare
l’associazione nelle sedi istituzionali ove, per impedimento
o altra causa, non possa pervenire il presidente; i limiti
ed i contenuti delle prerogative d’esercizio sono fissate
nella delega conferitagli dal presidente;
• Il consiglio direttivo nomina, scegliendo un membro
dal suo interno e due tra i soci che non ricoprono cariche
associative, il collegio dei revisori dei conti.
Art. 10 (art. 10 dello Statuto)
• Il presidente Nazionale esercita, nei limiti dello
Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assembleari
e consiliari, tutte le prerogative decisionali e di rappresentanza
che regolano la vita associativa che non appartengano, per
espressa previsione statutaria e regolamentare, ad altri organi.
• Questi -previa deliberazione del consiglio- nomina,
rappresentanti presso organismi esterni e si avvale di consulenti;
partecipa ad iniziative culturale ed impegna l’associazione
per le azioni di partenariato, gratuito o oneroso, che siano
d’interesse per gli associati e utili al migliore perseguimento
dei fini statutari;
• Autonomamente, laddove vi sia necessità di
agire senza ritardo, realizza le iniziative di cui al precedente
capo e riferisce, al Consiglio Direttivo, assumendone piena
responsabilità, in ordine alle iniziative intraprese
ed alle relative necessità;
• Ove mai –per qualsiasi causa- questi cessi dalla
carica, le funzioni sono sviluppate dal vice presidente nazionale
fino alla date del rinnovo naturale degli organi associativi;
Art. 11 (art. 12 dello Statuto)
• Per la partecipazione alle adunanze del Consiglio
direttivo e della Conferenza dei distretti, ciascuno dei componenti
i predetti organi avrà diritto al rimborso dei costi
vivi sostenuti per le spese di viaggio e di soggiorno; al
fine di contenere la spesa a carico del bilancio di MARCOPOLO,
il segretario nazionale ed il vice presidente della conferenza
dei distretti, cureranno lo sviluppo di convenzioni con strutture
alberghiere e attiveranno procedure per garantire il parziale
finanziamento della spesa mediante azioni di sponsorizzazione.
• Gli spostamenti, per azione di rappresentanza, del
presidente Nazionale, del vice presidente nazionale o altro
delegato, saranno soggetti a rimborso da parte dell’associazione,
con esclusivo riguardo ai costi di viaggio e di soggiorno;
questo dovrà essere contenuto per il tempo strettamente
necessario alla bisogna.
• Nessun rimborso sarà dovuto nella circostanza
in cui le persone indicate ai precedenti capi esercitino,
contestualmente all’adunanza degli organi associativi
o all’azione di rappresentanza, prestazioni d’opera
intellettuale che sia corrisposta dal soggetto promotore;
• Le forme e le modalità di rimborso spese per
i singoli organismi distrettuali sono definite dalle discipline
organizzative interne dei singoli distretti e non possono
gravare sul bilancio nazionale dell’associazione.
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