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Regolamento
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Art. 1 (Cfr. artt. 1, 2 dello Statuto)
• Il Movimento si propone di incentivare la crescita del contributo che gli Enti Locali apportano per garantire livelli più alti di sicurezza sociale attraverso lo sviluppo della centralità delle loro polizie.
• Il “logo” rappresentativo dell’associazione è approvato e realizzato secondo l’allegato grafico.
• Il Movimento è improntato al massimo pluralismo organizzativo, fermo restando l’assetto ordinamentale fissato nello Statuto; Ciascun distretto è titolare di autonomia decisionale, organizzativa, finanziaria e contabile al fine del raggiungimento delle finalità associative. Al fine di mantenere l’unità d’indirizzo sociale, delle iniziative rilevanti assunte liberamente dai distretti, viene fornita comunicazione al Presidente di cui all’art.10 dello Statuto onde consentire la diffusione della iniziativa anche ad altri ambiti distrettuali, laddove non si ritenga, previa deliberazione del consiglio direttivo di cui all’art. 9 dello statuto, di gestire a livello nazionale lo sviluppo della iniziativa promossa dal singolo distretto, quando questa sia ritenuta meritevole della massima risonanza possibile.
• Il catalogo delle finalità associative di cui all’art. 2 dello Statuto è tendenzialmente aperto; la proiezione interpretativa delle stesse finalità è estensiva, nella direzione della crescita della Polizia Locale e dello sviluppo culturale e professionale dei singoli associati. Rilevano, in particolare, tra le finalità associative statutarie, tutte le iniziative rivolte a caratterizzate la crescita degli aspetti culturali connessi a tutte le attività associative.

Art. 2 (Cfr. art.3 dello Statuto)
• Tutti i soci hanno pari dignità e possono concorrere alla elezione per tutte le cariche sociali, nei limiti delle disposizioni contenute nello Statuto.
• Le funzioni rappresentative coincidenti con la carica di presidente –nazionale e distrettuale- sono riservate agli appartenenti ai soci ordinari di cui all’articolo 3, dello Statuto, lettere A e B.
• Al fine di garantire lo sviluppo di MARCOPOLO nel segno della apertura ad altre professionalità operanti nell’ambito degli Enti Locali, delle Regioni e dello Stato nell’ambito della sicurezza possono iscriversi, quali soci straordinari, quanti –anche liberi professionisti- agiscano al fine di creare ed implementare il concetto di sicurezza nelle città.

Art. 3 (Cfr. art. 3 dello Statuto)
• La qualità di socio si consegue a seguito d’istanza individuale dell’interessato e presa d’atto da parte della segreteria nazionale che, verificato il possesso dei requisiti statutariamente posti e accertato il pagamento della quota associativa, compila la tessera associativa, trasmettendola all’interessato anche tramite la segreteria del distretto territorialmente competente.
• Nel caso in cui la segreteria nazionale riscontrasse il difetto dei requisiti, provvederà –entro 60 giorni- a rimettere la quota versata all’interessato, comunicando il diniego d’iscrizione.
• Si decade comunque dalla qualità di socio in caso di mancato pagamento di due annualità delle quote associative, elasso il termine assegnato dalla segreteria nazionale, utile a purgare la mora onde evitare l’esclusione.
• La declaratoria di decadenza comporta la impossibilità di reiscrizione per un biennio, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente capo.

Art. 4 (Cfr. art. 4 dello Statuto)
• La qualità di socio si perde nel momento in cui non vengano rispettati i doveri previsti dall’articolo 4 dello Statuto.
• In caso di mancato rispetto delle previsioni statutarie, del presente regolamento e delle determinazioni degli organi sociali, ovvero nel caso in cui il socio ponga in essere comportamenti che possano arrecare danno o pregiudizio all’associazione, il consiglio direttivo, valutata la gravità del comportamento ed assegnato un termine al socio per offrire giustificazioni, delibera la perdita della qualità di socio.
• La quota associativa viene fissata dall’assemblea generale degli associati ed è suscettibile di essere aumentata, per i singoli distretti, da una quota aggiuntiva, destinata al finanziamento delle attività distrettuali; si decade dalla qualità di socio in caso di mancato pagamento di due annualità delle quote associative, elasso il termine assegnato dalla segreteria nazionale, utile a purgare la mora onde evitare l’esclusione per detta causa.
• Tutte le declaratorie di decadenza e perdita della qualità di socio vanno comunicate, a cura della segreteria nazionale, e comportano la impossibilità di reiscrizione per un biennio.
• La qualità di socio si perde anche per dimissioni volontarie. Queste, rassegnate con comunicazione scritta, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente operative a decorrere dal momento del loro inoltro alla segreteria nazionale.

Art. 5 (Cfr. art. 5 dello statuto)
• Il distretto costituisce l’unità elementare dell’associazione, insuscettibile di frazionamenti per ambiti provinciali e titolare dell’indirizzo sociale di livello distrettuale. Per la sua istituzione occorre la espressione di volontà da parte di almeno 20 soci residenti nel territorio distrettuale. Nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a 20, gli stessi parteciperanno all’attività del distretto territorialmente contiguo.
• La segreteria nazionale, promuove iniziative territoriali miranti alla costituzione degli organismi distrettuali.
• La dimensione territoriale dei distretti, di cui all’art. 5 dello Statuto, coincide –salvo che non si aggreghino, sin dall’origine, due o più Regioni- con la dimensione delle Regioni della Repubblica, individuate all’art. 131 della Costituzione.
• Due o più distretti, con votazione a maggioranza assoluta degli iscritti di ciascuno di essi, possono deliberare, in sede delle rispettive assemblee, la istituzione del distretto interregionale, salva la necessaria contiguità territoriale dei distretti deliberanti.
• Le deliberazioni dovranno coincidere nell’oggetto con riguardo alle finalità, alla assegnazione delle risorse dei due distretti, alla consistenza degli organi distrettuali. Le deliberazioni possono essere assunte anche in seduta comune e congiunta delle assemblee distrettuali interessate. Il Consiglio Direttivo di cui all’art. 9 dello Statuto ratifica l’atto di fusione.
• Fermo restando l’assetto ordinamentale sancito all’art. 5 dello Statuto, il Distretto organizza liberamente il riparto di compiti e funzioni tra gli stessi organi; in ogni caso in ragione delle riconosciute autonomie finanziarie, va tenuto un bilancio annuale da sottoporre alla approvazione da parte dell’Assemblea del Distretto e da trasmettere alla Segreteria nazionale o ai revisori dei conti se nominati. Il Bilancio annuale va approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno solare; le poste attive che risulteranno all’esito dell’approvazione verranno, nella ragione del 5% trasferite agli organi nazionali, per il finanziamento delle iniziative comuni a tutti gli associati, nella parte residua gestiti a livello distrettuale per il finanziamento delle iniziative sociali di livello locale per l’esercizio successivo.

Art. 6 (art. 6 dello Statuto)
• In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa dagli organi dell’Associazione è vincolante per gli associati.
• E’ vietato l’uso improprio, per motivi personali, delle cariche associative, né queste stesse possono essere utilizzate per suffragare di maggior prestigio, per competizioni individuali, le proprie qualità professionali.
• Le candidature per le cariche sociali nazionali non richiedono formalità né termini di presentazioni preventivi rispetto alla data fissata per le elezioni. Fino alla giornata destinata al rinnovo degli organi associativi, entro un’ora dall’inizio dei lavori assembleari, possono essere presentate candidature nelle mani nel segretario nazionale che presiede l’assemblea. Allo stesso modo, hanno diritto di elettorato attivo tutti i soci che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro l’inizio dei lavori dell’assemblea.
• Sono cariche elettive nazionali:
Presidente Nazionale;
Consigliere nazionale;
Presidente Onorario Nazionale (eventuale);
gli altri organismi nazionali sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel suo seno.
Le elezioni sono contestuali per tutti gli organi obbligatori.
• Le cariche sociali nazionali e distrettuali non sono cumulabili; consegue che, nella eventualità di cumulo, verrà sancita per deliberazione del consiglio direttivo nazionale la decadenza dalle cariche nazionali;

Art. 7 (art. 7 dello Statuto)
• L’assemblea nazionale è organo sovrano dell’associazione. Le sue decisioni non possono essere controvertite da altri organi e vanno portate ad attuazione dagli stessi.
• L’assemblea nazionale è convocata annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio, da parte del Segretario Nazionale, con atto controfirmato dal Presidente nazionale; l’ordine del giorno è fissato da questi sentito il consiglio direttivo;
• L’assemblea, oltre che in convocazione annuale ordinaria, è convocata dal Segretario nazionale quando:
a) Lo richieda il presidente, il consiglio direttivo nazionale, la conferenza dei distretti, il collegio dei revisori;
b) ne facciano richiesta almeno due consiglieri del direttivo nazionale;
c) ne faccia richiesta un distretto;
d) ne facciano richiesta almeno 30 soci;
nell’ipotesi considerata al precedente punto a, la segreteria nazionale, convoca l’assemblea con ogni sollecitudine ponendo all’ordine del giorno l’argomento evidenziato dall’organo richiedente.
Nelle ipotesi considerate ai precedenti punti b), c), d), l’assemblea è convocata previa deliberazione del Consiglio direttivo che formerà l’ordine del giorno. In tal caso l’adunanza del consiglio direttivo è integrata dalla partecipazione di una rappresentanza dei richiedenti.
• La convocazione dell’assemblea viene fatta dalla segreteria nazionale ai distretti che, provvederanno ad informare, anche con comunicazione nominativa, i singoli soci. I soci che per difetto di contiguità territoriale non partecipano alle attività di nessun distretto saranno avvisati direttamente dalla segreteria nazionale. Entro dieci giorni dalla data fissata per l’assemblea, i distretti certificano alla segreteria nazionale l’avvenuta estensione della convocazione a ciascuno dei propri iscritti. In difetto di certificazione la segreteria nazionale provvede in surroga. Le convocazioni s’intendono validamente eseguite presso la residenza del socio o, presso il luogo di lavoro;
• Il segretario nazionale assume sempre le funzioni di presidente dell’assemblea; preliminarmente all’inizio dei lavori assembleari, questi provvede al computo dei soci presenti, salvo che, per l’elevato numero dei presenti o per la ampia comunanza di giudizio –in ordine agli argomenti in trattazione- non decida, sentito il presidente nazionale, di procedere senza formalità. Al fine di garantire il massimo principio democratico, quando uno solo dei soci presenti richieda che l’assemblea sia svolta formalmente, previa verifica dei presenti, il segretario nazionale procede in tal senso.
• Essendo MARCOPOLO associazione ispirata alla massima partecipazione pluralistica, ciascun socio, in ordine alle questioni oggetto di votazione, potrà esprimere il solo suo voto e recare delega scritta, per esprimere voto in sua vece, di un solo altro socio;
• Tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea sono valide quando siano adottate a maggioranza assoluta dei soci che abbiano partecipato alla seduta; non sono richiesti quorum strutturali utili alla validità dell’adunanza assembleare.

Art. 8 (art. 8 dello Statuto)
• La conferenza dei distretti è attivata quando siano stati istituiti –e comunicati all’assemblea nazionale- almeno 4 distretti territoriali. La prima convocazione, ai fini dell’attivazione, compete al presidente nazionale.
• Alla prima convocazione –restando al presidente nazionale le funzioni di presidenza della stessa- la conferenza nomina il vice presidente esecutivo che assume anche i compiti di segreteria.
• Le deliberazioni della stessa sono adottate al maggioranza dei presenti; la disciplina organizzativa interna, le spese per il suo svolgimento e le modalità di relazione con gli altri organi sociali sono definite con regolamento interno dell’organizzazione delle funzioni, anch’esso approvato a maggioranza dei componenti.
• Laddove il presidente di un distretto non possa partecipare alle adunanze, potrà delegare un proprio rappresentante estratto dagli organi del distretto di competenza.
• Alle convocazioni ordinarie e straordinarie provvede il vice presidente esecutivo, secondo le forme e le modalità sancite dal regolamento interno di cui al presente articolo;
• Essendo MARCOPOLO ispirato al massimo pluralismo ed alla massima salvaguardia delle autonomie territoriale, ogni provvedimento destinato ad incidere negativamente sui singoli distretti, dal richiamo allo scioglimento per gravi violazione allo statuto o ai regolamenti, compete alla Conferenza dei distretti;
• La conferenza dei distretti, vigila altresì sulla regolarità dei trasferimenti di cui all’articolo 5, ultimo comma del presente regolamento.

Art. 9 (Art. 9 e 11 dello Statuto)
• Il consiglio direttivo è organismo esecutivo dell’associazione e, di massima, è rappresentativo della composizione territoriale dell’associazione;
• è composto da 8 consiglieri; la sua composizione è integrata dal Presidente Nazionale che partecipa alle votazioni.
• Tutte le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei componenti;
• il consiglio direttivo, attribuisce nel suo seno, previa deliberazione, le cariche di vice presidente, di tesoriere e di segretario nazionale.
• Il tesoriere esegue tutte le movimentazioni finanziarie, sia in entrata che in uscita, dell’associazione; di ciascuna operazione tiene serrata contabilità ai fini della rendicontazione e del controllo; autonomamente provvede alla riscossione di tutte le entrate previste dall’art.13 dello Statuto. Gestisce la spesa nei limiti dell’autonomia conferitagli con la deliberazione di nomina, per tutta la durata del suo incarico. Tiene le scritture contabili e segnala, ordinariamente, al collegio dei revisori, ai fini dell’adozione dei provvedimenti consequenziali, tutte le anomalie di gestione ivi compresa la morosità dei singoli soci con cadenza annuale alla data del 31 novembre.
• Il segretario nazionale tiene il libro dei soci ed il libro delle adunanze di tutti gli organi collegiali di rilievo nazionale, partecipa a tutte le loro convocazioni e stende i relativi verbali. Riferisce al consiglio Nazionale ed al presidente delle iniziative assunte dagli altri organi nazionali e dai singoli distretti; esercita tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal regolamento.
• Il vice-presidente nazionale ha la funzione di rappresentare l’associazione nelle sedi istituzionali ove, per impedimento o altra causa, non possa pervenire il presidente; i limiti ed i contenuti delle prerogative d’esercizio sono fissate nella delega conferitagli dal presidente;
• Il consiglio direttivo nomina, scegliendo un membro dal suo interno e due tra i soci che non ricoprono cariche associative, il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10 (art. 10 dello Statuto)
• Il presidente Nazionale esercita, nei limiti dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assembleari e consiliari, tutte le prerogative decisionali e di rappresentanza che regolano la vita associativa che non appartengano, per espressa previsione statutaria e regolamentare, ad altri organi.
• Questi -previa deliberazione del consiglio- nomina, rappresentanti presso organismi esterni e si avvale di consulenti; partecipa ad iniziative culturale ed impegna l’associazione per le azioni di partenariato, gratuito o oneroso, che siano d’interesse per gli associati e utili al migliore perseguimento dei fini statutari;
• Autonomamente, laddove vi sia necessità di agire senza ritardo, realizza le iniziative di cui al precedente capo e riferisce, al Consiglio Direttivo, assumendone piena responsabilità, in ordine alle iniziative intraprese ed alle relative necessità;
• Ove mai –per qualsiasi causa- questi cessi dalla carica, le funzioni sono sviluppate dal vice presidente nazionale fino alla date del rinnovo naturale degli organi associativi;

Art. 11 (art. 12 dello Statuto)
• Per la partecipazione alle adunanze del Consiglio direttivo e della Conferenza dei distretti, ciascuno dei componenti i predetti organi avrà diritto al rimborso dei costi vivi sostenuti per le spese di viaggio e di soggiorno; al fine di contenere la spesa a carico del bilancio di MARCOPOLO, il segretario nazionale ed il vice presidente della conferenza dei distretti, cureranno lo sviluppo di convenzioni con strutture alberghiere e attiveranno procedure per garantire il parziale finanziamento della spesa mediante azioni di sponsorizzazione.
• Gli spostamenti, per azione di rappresentanza, del presidente Nazionale, del vice presidente nazionale o altro delegato, saranno soggetti a rimborso da parte dell’associazione, con esclusivo riguardo ai costi di viaggio e di soggiorno; questo dovrà essere contenuto per il tempo strettamente necessario alla bisogna.
• Nessun rimborso sarà dovuto nella circostanza in cui le persone indicate ai precedenti capi esercitino, contestualmente all’adunanza degli organi associativi o all’azione di rappresentanza, prestazioni d’opera intellettuale che sia corrisposta dal soggetto promotore;
• Le forme e le modalità di rimborso spese per i singoli organismi distrettuali sono definite dalle discipline organizzative interne dei singoli distretti e non possono gravare sul bilancio nazionale dell’associazione.

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