| Statuto |
| Art. 16 - Controversie |
La soluzione di qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e l’Associazione o i suoi Organi, anche in merito all’interpretazione del presente Statuto, e in dipendenza della vita sociale, sarà rimessa, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al Giudizio di un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, nominati dall’assemblea.
Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. |
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