| Statuto |
| Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione |
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea di Soci in sede straordinaria.
La stessa determinerà, altresì. La devoluzione del patrimonio sociale che sarà comunque destinato ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
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