| Il Comune chiede di sapere se sia possibile per gli operatori della Polizia locale verificare, tramite l'apertura dei sacchetti delle spazzature, il rispetto del regolamento comunale in materia di raccolta differenziata al fine di individuare gli eventuali trasgressori, oppure se un tanto possa configurare una violazione delle norme sulla privacy.
Sull'argomento si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 14 luglio 2005 con il quale ha inteso operare un bilanciamento tra la disciplina sulla raccolta differenziata (e l'esigenza di identificare i contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza. In particolare l'organismo di garanzia rivolge particolare cura alla tutela dei c.d. dati sensibili[1], i quali potrebbero essere facilmente disvelati dall'apertura dei sacchetti delle immondizie e dal ritrovamento di materiale attinente la sfera sessuale o rivelante lo stato di salute, le convinzioni religiose o politiche dei soggetti produttori dei rifiuti.
Il Garante ha disposto che i soggetti preposti alla gestione[2] della raccolta differenziata, nel caso in cui vengano a trattare dati personali[3], devono conformare il proprio operato ai precetti contenuti nel Codice della Privacy, agendo nel rispetto del principio di necessità[4] e di proporzionalità[5] e sempre nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente[6].
Nella sua parte conclusiva, il documento contiene alcune indicazioni pratiche inerenti i sistemi di raccolta dei rifiuti e di esame di questi ultimi. In merito alla facoltà degli organi di controllo di ispezionare i sacchetti, il Garante ritiene tale pratica lecita, ancorchè possa non essere risolutiva per l'individuazione di eventuali trasgressori[7]. Ne vieta, però, l'utilizzo generalizzato, consentendolo per quei casi in cui vi sia ragione di ritenere che i rifiuti siano stati deposti senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata ed il soggetto non sia in altro modo identificabile[8].
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[1] Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), per 'dati sensibili' si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
[2] Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per 'gestione' deve intendersi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
[3] Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, per 'dato personale' si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
[4] Il principio di necessità prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 3, D.Lgs. 196/2003).
[5] Si veda quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 196/2003.
[6] L'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 stabilisce, infatti, che qualunque trattamento di dati personali operato da soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
[7] Il Tribunale di Venezia, con sentenza 16 marzo 2004, n. 56, ha ritenuto che un'ingiunzione di pagamento ad un soggetto, individuato unicamente sulla scorta del ritrovamento di un documento da parte dell'addetto della nettezza urbana, fosse basata su mere congetture e non su sufficienti riscontri probatori.
[8] Il Garante, inoltre, stigmatizza la pratica di utilizzare sacchetti trasparenti nella raccolta 'porta a porta' (e non nei cassonetti dislocati in strada), in quanto lo ritiene non conforme al principio di proporzionalità, consentendo a chiunque passi nello spazio antistante l'abitazione di visionarne agevolmente il contenuto. |