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AMBIENTE L’ESPERTO RISPONDE: CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI QUALI AUTORIZZAZIONI?
Dr.

DOMANDA:

Spettabile redazione  sono  l’ing. ------------ responsabile U.T.C. e Ambiente del Comune di _________ ( SA) 4500 abitanti  da qualche giorno ho un grosso problema per quanto riguarda la gestione dell’isola ecologica sita nel nostro comune da noi realizzata oltre tre anni fa e gestita direttamente .

 A seguito di un esposto fatto dalla minoranza basato sul fatto che il 31.06.2010 è scaduto il termine di proroga per la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati e quindi anche è scattato l’obbligo di iscrizione all’albo gestori ambientali per poter gestire tali centri, il comando della polizia municipale mi ha inviato un rapporto facendo rilevare che il comune  è privo dell’iscrizione all’albo gestori ambientali e che l’area di raccolta non possiede l’autorizzazione regionale per l’esercizio essendo scaduta la proroga concessa ai comuni.

Cosa devo fare per non bloccare la raccolta differenziata posso continuare o devo chiudere il centro in quale violazioni posso incorrere. Ho chiesto a vari esperti ma nessuno mi ha saputo dare una risposta chiara , sono sicuro in un vostro aiuto.

Risposta ( dott. Giuseppe Aiello, comandante polizia municipale di Lioni esperto in materia ambientale)

In relazione a quanto chiesto , premesso di non avere tutte le notizie necessarie per poter dare una risposta completa ( soprattutto in relazione alla caratteristiche tecniche dell’ area in questione e alla tipologie di attività che si esercita se relativa a rifiuti pericolosi e non ecc.) si  fornisco le seguenti deduzioni:

La disciplina relativa  ai  centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziati  è costituita in primo luogo dall’art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che, dopo aver precisato che per “centro di raccolta” s’intende l’«area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento», aggiunge che «la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Tale disciplina è stata assunta con il d.m. 8 aprile 2008  che ha subito modifiche sostanziali  con il DM 13/05/2009 ( pubblicato sulla G.U. n 165 del 18/07/2009 ).

 Con la  Legge 26 febbraio 2010, n. 25 - MILLEPROROGHE si è disposto che i CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI operanti in base a disposizioni provinciali o regionali, hanno avuto a disposizione ulteriori 6 mesi per l'adeguamento al DM d.m. 8 aprile 2008 , termine che è scaduto il 30 giugno 2010  

- L’art. 1 del d.m. 8 aprile 2008 definisce i centri di raccolta comunali e intercomunali, come «aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati (…) conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche».

 Per quanto concerne la mancanza di autorizzazione e quindi l’obbligo di chiusura dell’impianto ritengo ciò assolutamente privo di fondamento giuridico in considerazione che Nessuna autorizzazione è prevista dalla normativa statale per la gestione dei centri raccolta dei rifiuti urbani , in tal senso si è pronunciata la  CORTE COSTITUZIONALE –in data  8 aprile 2010,sentenza  n. 127.

In merito  faccio rilevare che l’art. 2 d.m. 8 aprile 2008, intitolato «Autorizzazioni e iscrizioni»,  è stato  modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 – a seguito del quale  il termine “autorizzazioni” è stato sostituito con il termine “approvazioni”.

   La nuova formulazione di tale articolo dispone che «la realizzazione dei centri di raccolta di cui all’art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente» (comma 1) quindi nessun altro Ente più che meno la regione ha competenze in materia;

In relazione all’obbligo di iscrizione all’albo gestori Ambientali bisogna sottolineare che tale incombenza non riguarda Il Comune che direttamente gestisce il proprio centro di raccolta,il quale non dovrà assolutamente effettuare tale iscrizione (Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1656 del 28.10.2008).

 Sussiste tale obbligo in capo al soggetto (diverso dal comune)  che  deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, e successive modifiche, nella Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all’articolo 8 del Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 per l’attività “Gestione dei centri di raccolta”.

 

Per quanto riguarda eventuali autorizzazione necessarie alla gestione dei centri bisogna ulteriormente precisare che ai Comuni non compete, in aggiunta all’approvazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani riguardo alla realizzazione di essi, l’autorizzazione alla gestione.

 In conclusione quindi si ritiene di poter affermare che la realizzazione, o l’adeguamento, dei centri di raccolta e la loro regolamentazione è affidata al Comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti, in conformità con la vigente normativa urbanistica ed edilizia. Il Comune da comunicazione alla Regione e alla Provincia della realizzazione o dell’adeguamento dei centri di raccolta.

 Pertanto se il centro di raccolta possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente d.m. 8 aprile 2008 e s.m.e i. e a tale norma si conformano anche  le modalità di espletamento del servizio l’attività potrà essere assolutamente svolta senza alcun rischio di incorrere in sanzioni in caso contrario le violazioni potrebbero a seconda dei casi sfociare in illeciti penali non ultimo la gestione illecita di rifiuti sanzionata dall’art. 256 del D.lgs 152/2006.

 

 

 

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