 DOMANDA: REFLUI ZOOTECNICI DISCIPLINA APPLICABILE Son il Sindaco di un piccolissimo comune Montano gradirei ricevere una vostro parere in merito ad un problema che da qualche giorno mi investe e relativo ad un accertamento espletato dalla polizia municipale, su esposto di un confinante, al titolare di una azienda agricola. A seguito dei controlli è stato accertato, quanto segnalato dal vicino, in particolare un grande quantitativo di reflui zootecnici tracimati, dalla vasca che li conteneva, confluivano a valle in acque superficiali, poco lontano dalla proprietà del ricorrente. Il responsabile della P.M. mi ha inviato la nota, quale Sindaco, per la risoluzione del problema mediante una ordinanza adducendo che il fatto non poteva essere sanzionato in considerazione che i reflui zootecnici sono esclusi dalla normativa sui rifiuti. Ringrazio anticipatamente. RISPOSTA: Dott. Giuseppe Aiello, comandante Polizia Muncipale di Lioni ( AV); Illustrissimo sig. Sindaco da quello che lei mi ha riferito non posso essere concorde con quanto asserito dal vostro responsabile del servizio di P.M.in merito alla esclusione dei reflui dalla normativa ambientale ( D.lgs 152/2006) e quindi sull’impossibilità di rilevare illeciti. Nello specifico si rileva che i reflui zootecnici restano esclusi dalla disciplina sui rifiuti, a sensi 185 c.1 sub e D.L.vo n.152/2006 solo se utilizzati nella attività agricola. Nel caso di cui si discute invece i reflui non venivano utilizzati per la pratica agricola ma restavano stoccati in attesa di successivo impiego o avvio a recupero. L’illecito quindi discende non dall’utilizzo dei reflui in agricoltura, cosa permessa, ma dal fatto che gli stessi tracimando dalla vasca di fatto si considerano abbandonati sul suolo. Per prima cosa bisogna assolutamente precisare che la fattispecie costituisce violazione alla disciplina sui rifiuti parte IV del T.U.A. in considerazione che l'ambito di applicazione di quella sullo inquinamento delle acque parte III è ristretta agli scarichi diretti tramite condotta o, comunque, canalizzazione stabile aspetto questo ( qualora ce ne fosse stato bisogno) assolutamente chiaro grazie anche alla modifica dell'art. 185 D. L.vo n. 4/2008. Come già precisato i reflui zootecnici restano esclusi dalla disciplina sui rifiuti, a sensi 185 c.1 sub e D.L.vo n.152/2006 solo se utilizzati nella attività agricola. Nel caso prospettato i reflui sono tracimati e confluiti in acque superficiali con violazione dell'espresso divieto di abbandono contenuto nell'art.192 c.1 e sanzionato dal successivo art.256 D. L.vo citato. Quindi ritengo che l’autore dell’illecito possa sicuramente essere assoggettato alla disciplina relativa agli abbandoni come previsto dall’art. 192 del T.U.A. e sottoposta alla violazione di cui all’art 256 ( che punisce con reato contravvenzionale il soggetto – non privato- che abbandona rifiuti anche se liquidi sul suolo o nelle acque superficiali- nell’ipotesi di soggetto privato deve applicarsi la sanzione amministrativa prevista dall’art. 255 d.lgs 152/206. Sperando di aver fatto cosa utile si porgono distinti saluti. |