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AMBIENTE : Novità RAEE – Per effetto del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 Il 18 giugno 2010 scatta l’obbligo del ritiro gratuito delle apparecchiature elettriche ed elettroniche USATE
rifiuti

La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo quanto stabilito dal  D.M. 8 marzo 2010, n. 65. ( PARTE I)

11.06.2010

 

 Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della polizia municipale di Lioni (AV) esperto in tutela ambientale - gestione dei rifiuti-

PARTE I

Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, e recante 'Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature' è in vigore dal 19-5-2010 sarà operativo dopo i 30 giorni, cioè il 18 giugno 2010.

Il regolamento è stato adottato in attuazione del D. Lgs. n. 151 del 2005, che prevede  l'obbligo, per i distributori  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in  ragione  di  uno  contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento  della  fornitura  di  una nuova  apparecchiatura  ad  un  nucleo  domestico,   provvedendo   al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche (RAEE)  presso  i  centri  di  raccolta  comunali   organizzati   dai produttori,  anche  in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.

In primis è doveroso precisare  che, secondo quanto stabilito dal  D.lgs 151 del 25 luglio 2005, I “RAEE provenienti dai nuclei domestici sono quelli  originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

A partire dal 18 giugno 2010 i distributori, compresi coloro che  effettuano  televendite  o  vendite  elettroniche nonché gli installatori  e i  gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività dovranno assicurare il ritiro gratuito, in  ragione  di  uno  contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento  della  fornitura  di  una nuova  apparecchiatura.

Il provvedimento non si limita a garantire la presa in carica a titolo gratuito dell’ elettrodomestico usato, ma, specifica che il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici fino alla sede del distributore e /o installatore è effettuata dai distributori stessi o dai terzi che agiscono in loro nome.  

I distributori,  compresi coloro che  effettuano  televendite  o  vendite  elettroniche,  hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro,  con modalita' chiare e di  immediata  percezione,  anche  tramite  avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

Chi  indebitamente  non  ritira,  a titolo gratuito, una apparecchiatura  elettrica  od elettronica, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  150  ad  euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Il decreto introduce, inoltre, le modalità semplificate per la gestione dei RAEE ( raggruppamento e trasporto) sia domestici sia professionali.

Sarà possibile  da parte dei distributori effettuare  il raggruppamento dei RAEE, finalizzato  al  loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,del  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.151,  sia presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo purché risultante  dalla  comunicazione  che obbligatoriamente dovrà essere fatta all’albo nazionale Gestori ambientali secondo quanto stabilito dall’art 3 del decreto.

Il provvedimento non stabilisce molte  regole per il raggruppamento dei rifiuti e le caratteristiche dei locali a ciò adibiti si limita ad indicare, molto generalmente, che deve trattarsi di luogo idoneo, non accessibile a terzi e  pavimentato. I RAEE dovranno essere protetti dalle acque meteoriche  e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura  anche mobili e  raggruppati.

 

Per quanto concerne le modalità di raggruppamento è stabilito che nel deposito i RAEE dovranno essere  tenuti  separati  dai  rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo  187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Durante il deposito  dovrà essere garantita l'integrita'  delle  apparecchiature,  evitando  il  deterioramento  delle  stesse  e  la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Si ritiene assolutamente importante sul piano dei controlli precisare che i distributori non possono effettuare operazioni di disassemblaggio ( recupero di pezzi e congegni vari) tali operazioni si configurano quale illecita gestione dei rifiuti come previsto dalla parte IV del D.lgs 162 /2006 art 256 e seg.ti. Essi  devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato  in  cui  erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio  o  di sottrazione di componenti,  che  si  configurerebbero, come già precisato, attivita' di gestione dei rifiuti non autorizzate.

 I rifiuti in depositi dovranno essere registrati in un apposito registro costituito da uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello  di  cui all'Allegato I,del decreto di cui si discute.

 Nel registro dovranno essere annotati il nominativo e  l'indirizzo  del consumatore che conferisce il rifiuto e la  tipologia  dello  stesso.

Lo schedario,  integrato  con  i  documenti  di  trasporto,  anch’essi previsti con apposito modello di cui all’ allegato II, dovrà essere conservato  per  tre  anni  dalla  data dell'ultima registrazione.

 Per quanto concerne il trasporto dei RAEE il  decreto prevede adempimenti diversi a seconda dei luoghi cui gli stessi sono destinati stabilisce comunque che non possono essere impiegati automezzi con portata superiore a 3500 kg e  massa complessiva superiore a 6000 kg.

 

Per i trasporti  relativi al tragitto dal domicilio  del  consumatore  presso  il  quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui  all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento  di  cui  all'articolo  1  del  presente decreto è previsto quanto segue:

·        il trasporto dei RAEE dovrà essere obbligatoriamente  accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II,( diverso dai F.I.R.) numerato e redatto in tre esemplari.

·         Il documento di trasporto dovrà essere compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore  che agisce in suo nome. Il trasportatore, se  diverso  dal  distributore, provvede a restituire al distributore  una  copia  del  documento  di trasporto  sottoscritta   dall'addetto   del   centro   di   raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia,  anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di  raccolta  e  adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico  e  scarico  conservando per tre  anni  le  copie  dei  documenti  di  trasporto  relativi  ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1,  comma  3. La terza copia  del  documento  di  trasporto  rimane  al  centro  di raccolta destinatario dei RAEE.

Per i trasporti relativi a raggruppamento effettuato in  luogo diverso dai  locali  del  punto  di  vendita, e quindi costituito dal  tragitto  dal  punto  di  vendita  al  luogo  ove  e'  effettuato  il raggruppamento medesimo i RAEE dovranno essere  accompagnati:

·     da copia fotostatica,  firmata  dal  distributore,  delle  pagine  dello schedario di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  relative  ai  rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di  inizio  del  trasporto dal  punto  di  vendita  al  luogo  di  raggruppamento. Dette  copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il  luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti  cui  si  riferiscono presso il centro di raccolta di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del decreto legislativo n. 151 del 2005.

Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato alla previa iscrizione del distributore in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di  cui  all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Per l’iscrizione è prevista una procedura semplificata e diversificata a seconda se trattasi di distributori o dei terzi  che  agiscono  in  nome  dei  distributori.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.

Per quanto concerne le iscrizioni l’art 11 del decreto prevede una norma transitoria nel senso che, in  sede  di  prima  applicazione  del regolamento,l'obbligo di  iscrizione  all'Albo  dei  gestori  ambientali    si  intende  assolto  con  la presentazione  alla  sezione  regionale   o   provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione.

L'iscrizione  pertanto deve  ritenersi validamente operante fino a che la  competente  sezione  regionale  o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di  iscrizione o di rigetto della domanda.

  A tal proposito si precisa che il Comitato Nazionale Gestori Ambientali, con deliberazione n. 1 del 19 maggio 2010, ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) approvando anche il modello per procedere a tale comunicazione.

Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, i trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza (queste le categorie di soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 3, D.M. 8 marzo 2010, n. 65) presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.


L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.

Per tale comunicazione è dovuto il diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 euro.

 

IL regolamento in relazione alle sanzioni ha previsto all’art 10 che i soggetti che effettuano attivita' di raccolta e  di  trasporto dei RAEE ai sensi del presente  regolamento  sono  assoggettati  alle sanzioni relative alle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di  tenuta  dei registri obbligatori e dei formulari  di  cui  all'articolo  258  del medesimo decreto.

 

 

Si auspica nell’effettiva  attivazione dei controlli da parte di tutti gli organi preposti ( in primis le polizie Locali) per evitare che  possa essere l’ennesima  Norma disattesa in materia ambientale ossia l’ennesima occasione perduta.

La perte II non ancora pubblicata si occuperà degli aspetti operativi relativi ai controlli da parte degli organi  preposti con  analisi dettagliata delle diverse  ipostesi sanzionatorie amministrative e penali connesse alla disciplina.

 

 L’autore:

Dott. Giuseppe Aiello, comandante della polizia municipale di Lioni e Caposele - esperto in tutela ambientale.

Email giuseppeaiello.1@libero.it  

 

 

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