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POLIZIA MUNICIPALE PRATO CONTROLLI SU STRADA
pm

Ringraziamo il  Dott. Andrea Pasquinelli, Comandante della Polizia Municipale di PRATO, e tutti i  suoi collaboratori per l'invio della circolare e dei  documenti allegati che sono stati predisposti dall'U.O. Contenzioso e Supporto giuridico del Comando e soprattutto per la collaborazione offerta al Sito www.assmarcopolo.it permettendoci di divulgare il materiale di sicuro interesse per la categoria.

G. Aiello 

 

 

 

TESTO DELLA CIRCOLARE  5

 

 

Oggetto: lista di controllo per gli accertamenti su strada a carico di veicoli soggetti alla disciplina dei tempi di guida, pausa e riposo

 

 

Il D. Lgs. 4 agosto 2008 n. 144[1] ha fornito utili indicazioni in relazione, tra l’altro, alle modalità di effettuazione dei controlli su strada per i veicoli soggetti alla normativa sociale sull’autotrasporto di cose e persone.

 

Si fa quindi riferimento al controllo dei veicoli soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di tempi di guida, pausa e riposo.

 

I controlli su strada devono essere effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l’aggiramento dei posti di controllo; le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti sottoelencati:

 

1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;

2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3;

 

3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;

4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

 

I controlli su strada devono essere eseguiti senza discriminazioni.

 

In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione allo Stato di immatricolazione del veicolo, al Paese di residenza del conducente, al Paese di stabilimento dell’impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio e al tipo di tachigrafo installato sul veicolo.

 

Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

 

Al fine di agevolare le operazioni di controllo è stato stabilito un modello di lista di controllo, adottato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 dicembre 2008 (G.U. 22/12/2008 n. 298) per agevolare e rendere uniformi le procedure di controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti su strada, in attuazione dell' art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144.  

 

Nel corso delle suddette operazioni di controllo su strada, gli organi di polizia devono svolgere almeno l’attività minima prevista della lista, che pertanto non è da intendersi come esaustiva e quindi il controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme, oltre ai controlli sulla efficienza e sulla regolarità del veicolo e del conducente.

 

La lista deve essere sempre compilata in occasione del controllo di un veicolo soggetto alla disciplina dei tempi di guida, anche nel caso in cui non siano state accertate violazioni.

Si tratta di un documento essenzialmente ad uso interno e pertanto non deve essere rilasciata copia al conducente del veicolo.

 

La lista servirà, oltre che per uniformare i controlli minimi su strada, a rendicontare l’attività svolta dai diversi organi di polizia stradale e per la successiva comunicazione dei dati con essa rilevati agli organi ministeriali preposti alla loro raccolta.

 

Il responsabile del reparto motociclisti è incaricato della raccolta e della conservazione delle liste di controllo da chiunque compilate. Lo stesso provvederà alla loro archiviazione in apposito fascicolatore, in ordine progressivo, adottando una suddivisione mensile, per la successiva comunicazione all’organismo ministeriale competente, appena saranno fornite dal Ministero le indicazioni necessarie per la trasmissione dei dati rilevati.

 

Il personale che effettua i controlli dovrà consegnare la lista compilata in ogni sua parte, entro tre giorni dalla sua redazione, al responsabile del reparto motociclisti, o suo incaricato.

 

Il modello della lista di controllo, da redigere in copia unica, è disponibile all’indirizzo:

 

T:SettoriQQModuliVerbaliAmministrativo

 

I Commissari provvederanno ad illustrare la presente circolare al personale assegnato, disponendo di conseguenza.

 

 

                                                                                  IL COMMISSARIO

                                                                                Giuseppe Carmagnini

  

    Il COMANDANTE

Dott. Andrea Pasquinelli

 

 



[1]Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE

 


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