ragion per cui le ricorrenti Amministrazioni non hanno legittimazione a far valere le dedotte illegittimità
(che avrebbe potuto prospettare il Comune di Silea, invece non costituito in questa fase,
poichè l'accertamento era stato eseguito dalla Polizia municipale di quell'ente),
legittimazione, invece, sussistente in ordine alla questioni involte dalla proposta
opposizione alla sanzione accessoria.
4. Con il quarto ed ultimo motivo le ricorrenti Amministrazioni hanno censurato la
sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del codice
della strada della legge 689/81, ex art. 4 e dell'art. 2045 del codice civile in relazione
all'art. 360 n. 3 cpc, nonchè per omissione della motivazione su un punto decisivo della
controversia, in ordine all'art. 360 n. 5, cpc non avendo il giudice di pace compiuto alcun
accertamento, nè motivato circa i requisiti della gravità e della non evitabilità, altrimenti,
del pericolo ai fini della configurazione della prospettata esimente dello stato di
necessità.
4.1. Il motivo è fondato e merita, perciò, accoglimento.
Il giudice di pace di Treviso, nel ritenere sussistente la supposta esimente riconducibile
allo stato di necessità prospettato dal ricorrente (motivato dall'urgenza di dover
accompagnare la propria consorte ad una visita ginecologica presso il medico specialista
di fiducia) ha adottato una motivazione assolutamente apodittica, asserendo la
sussistenza di detta esimente sulla sola scorta di quanto dedotto dal ricorrente, così
violando l'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 17479
del 2005 e Cass. n. 15195 del 2008), alla stregua del quale l'esclusione della
responsabilità per violazioni amministrative derivante da 'stato di necessità', secondo la
previsione dell’articolo 4 della legge 689/81 postula, in applicazione degli artt. 54 e 59
del codice penale che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di
pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero
l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze
oggettive, con la precisazione che, qualora l'interessato deduca una determinata
situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa ha l'obbligo
di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di
qualsiasi sussidio probatorio.
Ricorre, quindi, il dedotto difetto di motivazione, senza, peraltro, trascurare che il
suddetto giudice di pace, nel valutare il merito sulla sussistenza o meno dell'operatività
della prospettata esimente, non ha tenuto conto dei limiti di cognizione devolutigli per
effetto della richiamata sentenza delle Sezioni unite n. 20544 del 2008, con riferimento
al sindacato sulla legittimità o meno dell'irrogata sanzione accessoria, una volta
intervenuta l'accettazione della sanzione pecuniaria complessiva (e, quindi,
l'acquiescenza) da parte dell' A. con il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202
del codice della strada in relazione alle violazioni accertate con il verbale di
contestazione elevato ritualmente a suo carico.
5. In definitiva, in accoglimento del primo (nei limiti specificati) e del quarto motivo e
con il rigetto del secondo e terzo, si deve pervenire alla cassazione della sentenza
impugnata per quanto di ragione, con il conseguente rinvio all'Ufficio del giudice di pace
di Treviso, in persona di altro giudicante, che si atterrà ai principi precedentemente
enunciati (in ordine ai motivi accolti) e provvederà anche a regolare le spese del presente
giudizio.