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Cds:Corte di Cassazione Civile sez. II 21/12/2011 n. 28053
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Corte di Cassazione Civile sez. II 21/12/2011 n. 28053

Il pagamento in misura ridotta non impedisce di impugnare il provvedimento accessorio

della sospensione della patente limitatamente a vizi propri dello stesso

(omissis)

Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di

Treviso, omissis proponeva opposizione avverso il omissis con il quale il Prefetto di

Treviso, in data 30 giugno 2004, aveva disposto la sospensione della patente a suo carico

in relazione alle violazioni di cui all'art. 148 commi 12 e 16, e all'art. 141 comma 8, e

art. 143 comma 11 del codice della strada, così come accertata in data 17 maggio 2004

dalla Polizia Municipale di Silea con verbale n. omissis chiedendo l'annullamento del

suddetto decreto prefettizio e del verbale di accertamento presupposto per insussistenza

delle infrazioni ascrittegli e per essere state le stesse, comunque, commesse in stato di

necessità. Lo stesso omissis proponeva ulteriore opposizione avverso il provvedimento

n. omissis con il quale il medesimo Prefetto di Treviso dichiarava inammissibile il

ricorso amministrativo, formulato ai sensi dell'art. 203 del codice della strada avverso il

suindicato verbale omissis, notificatogli il 28 maggio 2004, sul presupposto che per

quest'ultimo era stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine di legge.

Fissate le udienze di comparizione per entrambi i ricorsi, nella costituzione dell'opposto

Ufficio territoriale del Governo di Treviso, l'adito giudice di pace, riuniti i ricorsi stessi,

con sentenza omissis li accoglieva ambedue e, per l'effetto, annullava i provvedimenti

sanzionatori impugnati, disponendo, altresì, la restituzione al ricorrente della somma

corrisposta a titolo di pagamento in misura ridotta. A sostegno dell'adottata decisione il

predetto giudice di pace rilevava la sussistenza della dedotta esimente dello stato di

necessità (riconducibile al fatto che l'accertamento era avvenuto nel mentre

l' omissis stava trasportando la propria consorte presso l'ambulatorio di ginecologia di

propria fiducia) e, quindi, ravvisava anche la sussistenza dei presupposti, in conseguenza

dell'annullamento dei predetti provvedimenti, per ordinare la restituzione, in favore

dell'opponente, dell'importo pecuniario versato a titolo di pagamento in misura ridotta.

Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'Ufficio

Territoriale del Governo di Treviso e - ove occorrente - il Ministero dell'Interno basato

su quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimato omissis il cui

difensore ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti Amministrazioni hanno dedotto la violazione e falsa

applicazione dell’articolo 204-bis, comma 1, del dlgs n. 285 del 1992 (in relazione

all'art. 360 n. 4 cpc), sul presupposto della mancata dichiarazione di inammissibilità

delle opposizioni proposte dall' omissis, ivi compresa quella avanzata avverso il verbale

di accertamento delle violazioni di cui in narrativa per intervenuto pagamento in misura

ridotta.

1.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono e deve, pertanto, essere accolto per

quanto di ragione.

E' incontestato tra le parti che l' omissis, oltre ad aver impugnato il decreto prefettizio

della sospensione della patente, abbia proposto opposizione anche avverso il verbale di

accertamento relativo alle suddette violazioni per il quale, tuttavia, egli aveva

provveduto all'effettuazione del c.d. pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202

del codice della strada tanto è vero che il resistente Prefetto aveva dichiarato

inammissibile il ricorso amministrativo formulato nei confronti dello stesso verbale ai

sensi dell'art. 203 del codice della strada

Orbene, alla stregua di tali elementi rimasti accertati in fatto, l'intervenuto pagamento ex

art. 202 del codice della strada ha comportato - secondo la condivisibile giurisprudenza

di questa Corte (cfr. Cass. n. 6382 del 2007) - la rinuncia dell'autore delle violazioni ad

esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale avverso il verbale

di accertamento, con la conseguente acquiescenza del responsabile in ordine all'esercizio

della relativa pretesa sanzionatoria pecuniaria della P.A. relativa alle violazioni

accertate. Peraltro, alla stregua dell'indirizzo tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza

n. 20544 del 2008, in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto

pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 del

codice della strada non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie,

l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al

prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma

comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere

qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione

contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.

In virtù di tali principi, pertanto, se l'opposizione in sede giurisdizionale al verbale di

accertamento si sarebbe dovuta considerare inammissibile, non era preclusa quella

avverso il decreto prefettizio con il quale era stata irrogata all'omissis la sanzione

accessoria della sospensione della patente di guida, ancorchè nei limiti oggettivi

delineati con l'anzidetta sentenza delle Sezioni unite del 2008, ovvero facendo valere

doglianze relative alla sola irrogazione di tale sanzione, ossia con riferimento alla

valutazione sulla sussistenza o meno delle condizioni per la sua applicabilità e alla

legittimità della natura e della durata della sanzione stessa in concreto disposta.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione

dell’articolo 22 e sgg della legge 689/81 e dell'art. 204 bis del codice della stradain

relazione all'art. 360 n. 4 cpc, avuto riguardo alla illegittimità della disposta condanna

alla restituzione della somma versata a titolo di pagamento in misura ridotta, da ritenersi

inammissibile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione

dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4, cpc, per vizio di ultrapetizione della

sentenza impugnata con la quale era stata ordinata la suddetta restituzione in difetto di

qualsiasi domanda formulata in proposito dal ricorrente.

3.1. I due motivi appena richiamati - che possono essere trattati congiuntamente perchè

strettamente connessi - non si prospettano fondati.

Infatti, se è vero che, in virtù degli effetti dell'intervenuta acquiescenza conseguente

all'eseguito pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie inerenti le violazioni

accertateci giudice di pace di Treviso non avrebbe potuto conoscere di alcun aspetto

relativo alla sanzione pecuniaria ormai precluso dall'avvenuta 'oblazione' e che,

oltretutto, la restituzione della somma corrisposta era stata disposta in difetto di apposita

domanda del ricorrente, deve rilevarsi che l'ordine di restituzione è stato pronunciato in

favore del Comune dal quale dipendeva l'organo accertatore (v. art. 202 comma 2) con

riguardo al rapporto instauratosi tra lo stesso ente ed il contravventore in relazione alla

prima fase dell'accertamento effettuato nei confronti dell' omissis ragion per cui le

ricorrenti Amministrazioni non hanno legittimazione a far valere le dedotte illegittimità

(che avrebbe potuto prospettare il Comune di Silea, invece non costituito in questa fase,

poichè l'accertamento era stato eseguito dalla Polizia municipale di quell'ente),

legittimazione, invece, sussistente in ordine alla questioni involte dalla proposta

opposizione alla sanzione accessoria.

4. Con il quarto ed ultimo motivo le ricorrenti Amministrazioni hanno censurato la

sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del codice

della strada della legge 689/81, ex art. 4 e dell'art. 2045 del codice civile in relazione

all'art. 360 n. 3 cpc, nonchè per omissione della motivazione su un punto decisivo della

controversia, in ordine all'art. 360 n. 5, cpc non avendo il giudice di pace compiuto alcun

accertamento, nè motivato circa i requisiti della gravità e della non evitabilità, altrimenti,

del pericolo ai fini della configurazione della prospettata esimente dello stato di

necessità.

4.1. Il motivo è fondato e merita, perciò, accoglimento.

Il giudice di pace di Treviso, nel ritenere sussistente la supposta esimente riconducibile

allo stato di necessità prospettato dal ricorrente (motivato dall'urgenza di dover

accompagnare la propria consorte ad una visita ginecologica presso il medico specialista

di fiducia) ha adottato una motivazione assolutamente apodittica, asserendo la

sussistenza di detta esimente sulla sola scorta di quanto dedotto dal ricorrente, così

violando l'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 17479

del 2005 e Cass. n. 15195 del 2008), alla stregua del quale l'esclusione della

responsabilità per violazioni amministrative derivante da 'stato di necessità', secondo la

previsione dell’articolo 4 della legge 689/81 postula, in applicazione degli artt. 54 e 59

del codice penale che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di

pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero

l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze

oggettive, con la precisazione che, qualora l'interessato deduca una determinata

situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa ha l'obbligo

di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di

qualsiasi sussidio probatorio.

Ricorre, quindi, il dedotto difetto di motivazione, senza, peraltro, trascurare che il

suddetto giudice di pace, nel valutare il merito sulla sussistenza o meno dell'operatività

della prospettata esimente, non ha tenuto conto dei limiti di cognizione devolutigli per

effetto della richiamata sentenza delle Sezioni unite n. 20544 del 2008, con riferimento

al sindacato sulla legittimità o meno dell'irrogata sanzione accessoria, una volta

intervenuta l'accettazione della sanzione pecuniaria complessiva (e, quindi,

l'acquiescenza) da parte dell' A. con il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202

del codice della strada in relazione alle violazioni accertate con il verbale di

contestazione elevato ritualmente a suo carico.

5. In definitiva, in accoglimento del primo (nei limiti specificati) e del quarto motivo e

con il rigetto del secondo e terzo, si deve pervenire alla cassazione della sentenza

impugnata per quanto di ragione, con il conseguente rinvio all'Ufficio del giudice di pace

di Treviso, in persona di altro giudicante, che si atterrà ai principi precedentemente

enunciati (in ordine ai motivi accolti) e provvederà anche a regolare le spese del presente

giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e quarto motivo del ricorso e rigetta il secondo e terzo; cassa

la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente

giudizio, al Giudice di pace di Treviso, in persona di altro giudicante.

(omissis)

Ins.to il 2 febbraio 2012 da Arial

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