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Polizia edilizia: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: Sentenza n. 36282
edilizia

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 18 maggio – 6 ottobre 2011, n. 36282

(Presidente Ferrua – Relatore Andronio)

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 6 ottobre 2010, il Tribunale di Firenze, decidendo

sull'appello del pubblico ministero, ha confermato l'ordinanza del GIP dello

stesso Tribunale con cui era stata rigettata l'istanza di sequestro preventivo

proposta dallo stesso pubblico ministero in relazione ad una ipotesi di abuso

edilizio consistente nel cambio di destinazione di uso di un garage e nella

realizzazione di una tettoia.

2. - Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e

lamentando, con unico motivo di impugnazione, la carenza di motivazione

quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo che le

opere realizzate provocherebbero un aggravamento del carico urbanistico.

Considerato in diritto

3.- La doglianza è fondata e deve essere accolta.

Il Tribunale motiva il rigetto del ricorso del pubblico ministero in base alla

considerazione che il mutamento di destinazione del garage ad abitazione non

crea un aggravamento del carico urbanistico, perché non è stato realizzato per

accogliere un nuovo nucleo familiare, ma è semplicemente finalizzato all'uso

degli stessi indagati, che già occupano l'appartamento sovrastante.   

L'assunto del Tribunale non è condivisibile.

4. - La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato la legittimità del

sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere

interne che abbiano comportato il mutamento della destinazione d'uso, perché

tale mutamento integra di per sé un aggravamento del carico urbanistico (ex

multis, Sez. III, 19 aprile 2007, n. 22866; Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 34976).

Ciò che importa, infatti, non è l'intenzione dei proprietari di destinare

l'immobile abusivamente modificato ad accogliere un ulteriore numero di

persone, perché tale intenzione è meramente soggettiva e, perciò, irrilevante.

È, invece, determinante l'oggettiva idoneità dell'immobile stesso ad ospitare

più persone, perché tale idoneità è potenzialmente sufficiente a realizzare un

maggiore carico sui servizi comunali, quali - ad esempio - acqua, elettricità,

gas, viabilità.

Tali principi regolatori della materia vengono in rilievo anche nel caso di specie,

con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe dovuto escludere a priori la

sussistenza dell'aggravamento del carico urbanistico sul semplice e

indimostrato rilievo della destinazione soggettiva dell’immobile, ma avrebbe

dovuto fornire un’adeguata motivazione circa l’idoneità oggettiva dei

mutamenti realizzati a determinare un tale aggravamento.

4. - L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio al

Tribunale di Firenze perché provveda ad un nuovo esame, facendo applicazione

dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di

Firenze.

Ins.to il 4 dicembre 2011 da Arial.

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