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Documenti: 166
81.  SICUREZZA STRADALE : UNA SENTENZA CHE FA DISCUTERE
Ecco una sentenza che rende perfettamente inutile ogni riforma del Codice Contromano e sotto l’effetto dell’alcol uccise tre persone: pena dimezzata In primo grado era stato condannato a 8 anni. Ora niente galera No non è uno scherzo, purtroppo! Fonte: ASAPS ins.to 31.05.2010 G. Aiello
82.  LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA approvato dal Senato il ddl 1720;
Con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti, l'Assemblea ha approvato ieri il ddl 1720 recante 'Disposizioni in materia di sicurezza stradale'. Il testo, essendo stato modificato, torna all'esame della Camera dei deputati. Fonte<: www.senato.it Fonte: comefare.it ins.to 8.05.2010 g.aiello
83.  Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 5432 del 05/03/2010
Circolazione stradale - Artt. 188 e 200 del Codice della Strada - Sosta negli spazi riservati alle persone invalide; elementi contenuti nel verbale - Nella stesura del verbale col quale si contesta al trasgressore la sosta negli stalli riservati alle persone invalide, deve essere sempre riportato il civico della località, necessario per individuare il luogo della sosta. ins.to 8.05.2010 g.aiello
84.  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO CDS “ nulli i verbali che non prevedono il pagamento anche presso la sede del Comando
PALERMO: CODICE DELLA STRADA IL GIUDICE DI PACE CONDANNA IL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI ammontanti ad € 480,00 oltre Iva e Cpa “ stabilendo l’illegittimita’ del verbale a causa dell’imposizione a provvedere in ordine al pagamento in misura ridotta della sanzione unicamente a mezzo di conto corrente postale, con ingiustificato onere pecuniario a carico dello stesso, in violazione dell’art. 202 del C.d.s. ins.to 20.04.2010 dott. Giuseppe Aiello www.assmarcopolo.it
85.  PUGLIA MARCOPOLO OTTIMO LAVORO DEL PRESIDENTE REGIONALE: VERSO UNA MODULISTICA UNICA
FONDAMENTALE Contributo del presidente MARCOPOLO regione PUGLIA dott. Michele Palumbo per l’adozione di un modello unico di rapporto di rilevamento degli incidenti stradali. Importante successo per le Associazioni che rappresentano la Polizia Locale in Puglia a testimonianza della cordiale e proficua collaborazione nell’interesse dei 5000 poliziotti municipali pugliesi. ins.to 12.02.2010 G.aiello
86.  LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI: relazione del dott. Vincenzo Manna
Pubblichiamo l'interessante relazione tenuta dal Dott. Vincenzo Manna al Convegno di pontecagnano del 9 dicembre 2009 dal titolo LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI.
87.  Circolazione stradale, sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico Cassazione II Civile n. 22675 del 2009 - (572)
Anche se per noi non è mai stato un problema sostenere e riconoscere le effettive competenze degli ausiliari del Traffico, stando alle numerose continue richieste pervenute in redazione sulla questione riteniamo utile pubblicare i contenuti della sentenza n. 22675 del 2009 - (572) Cassazione II Civile Le tre funzioni degli ausiliari del traffico. Dalla sentenza: 'Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio comunale. ' Ins.to 29.11.2009 Dott. Giuseppe Aiello
88.  POLIZIA STRADALE: Strisce BLU Anche i disabili devono pagare il parcheggio Corte di Cassazione Civile sez.II 5/10/2009 n. 21271.
PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER TUTTI lo conferma la Corte di Cassazione Civile sez.II 5/10/2009 n. 21271. L’art. 188 C.d.S., comma 3, e D.P.R. n. 503 del 1996 e l’ art. 11, comma 1, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4 C.d.S., comma 4, lett. d), (per il quale l'ente proprietario della strada può 'vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli'), che li considera alternativi. Ins.to 6.11.2009 Giuseppe Aiello
89.  CODICE DELLA STRADA:Sicurezza stradale l'imprevedibilità del bambino deve indurre il guidatore a fermarsi. Corte di Cassazione (IV Sezione penale, sentenza 40587)
Corte di Cassazione (IV Sezione penale, sentenza 40587) Quando i bambini si trovano sulla carreggiata, occorre considerare che possono avere comportamenti imprevedibili e si comportano come pedoni inesperti. Per questo gli automobilisti debbono prestare particolare prudenza e attenzione. A ricordarlo è la Corte di Cassazione (IV Sezione penale, sentenza 40587) che ha sottolineato l'obbligo di fermarsi in presenza di minorenni per strada. In mancanza, in caso di incidente, l'automobilista che non ha rispettato le norme di comune prudenza dovrà rispondere del danno. Ins.to 06.11.2009 G. Aiello
90.  CODICE della STRADA: interessante sentenza in materia di Segnaletica stradale,
CODICE della STRADA: Segnaletica stradale, il verbale e’ valido anche se manca ordinanza sul retro È inoltre vietato entrare nelle aree pedonali, anche se non recintate da piloni o catene . Circolazione stradale - Art. 7 del Codice della Strada - Circolazione in area pedonale vietata da segnaletica verticale sprovvista sul retro dell'ordinanza sindacale - La mancanza degli estremi non vale a giustificare la violazione del divieto risultante dal segnale presente sul posto. Anche ove previsto, l'assenza di catene e paletti non invalida il divieto, trattandosi di misura meramente rafforzativa del divieto stesso. Ins.to 6.11.2009 G. Aiello
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